Entro il 30 giugno successivo
Se particolari esigenze di servizio hanno impedito la fruizione nell’anno, oppure in caso di impossibilità dovuta a malattia, infortunio o assenza obbligatoria.

GUIDE UTILI · POSTE ITALIANE
Ferie, PIR, festività soppresse e smonetizzazione: cosa spetta, come richiederlo e quali scadenze tenere sotto controllo.
Edizione del 27 ottobre 2026 · Per il personale non dirigente di Poste Italiane.
IL QUADRO D’INSIEME
| Istituto | Chi / quanto | Quando fruirne | Se resta un residuo |
|---|---|---|---|
| Ferie | Personale cui si applica il CCNL; monte variabile per assunzione, anzianità e orario. | Di regola nell’anno; deroghe motivate al 30 aprile o al 30 giugno successivi. | Non è prevista una cancellazione automatica al 31 dicembre. Occorre gestire il residuo secondo l’art. 36; non è un diritto a rinviare liberamente. |
| PIR dell’art. 36, III | Personale già in servizio all’11 luglio 2003: 12 ore su 6 giorni; 14 ore e 24 minuti su 5 giorni. | Entro il 31 marzo dell’anno successivo. | Il CCNL indica espressamente un termine di decadenza. Non prevedere un riporto ulteriore o un pagamento automatico. |
| Festività soppresse | 4 giornate annue, distinte dalle ferie; verificare il saldo individuale in caso di rapporto non standard. | Nell’anno di riferimento. | Il CCNL prevede l’imputazione a questo titolo dei primi giorni di ferie già goduti nello stesso anno: non una semplice cancellazione senza verifica. |
| Smonetizzazione e ore bonus 2026 | Aventi diritto al trattamento per festività coincidente con il riposo; prima festività obbligatoria, successive facoltative. | Entro il 31 dicembre 2026. | Permessi non monetizzabili. Il comunicato non prevede riporto oltre l’anno né un compenso sostitutivo per quanto non fruito. |
| Ferie / PIR solidali ricevuti | Beneficiari ammessi secondo l’Allegato 2. | Entro il 31 ottobre dell’anno della cessione. | Rientro al cedente o al Fondo secondo il regolamento; non pagamento al beneficiario. |
Riferimenti: CCNL artt. 36 e 37, Allegato 2; comunicato aziendale 2026, pag. 2. I dettagli e le eccezioni sono riportati nelle sezioni successive.
01 · SPETTANZA
| Situazione | Su 6 giorni settimanali | Su 5 giorni settimanali |
|---|---|---|
| Assunti dopo l’11 luglio 2003, prima dei 5 anni | 28 giorni | Monte di riferimento diviso per 1,2. |
| Stessa categoria, da 5 anni di servizio | 29 giorni | Ricalcolo sul monte spettante, secondo l’art. 36. |
| Stessa categoria, da 10 anni di servizio | 30 giorni | Ricalcolo sul monte spettante; a regime, 30 ÷ 1,2 = 25 giorni. |
| Già in servizio all’11 luglio 2003 | 30 giorni, oltre ai PIR previsti dal comma III. | 25 giorni, oltre ai PIR previsti dal comma III. |
Per orari distribuiti su meno di cinque giorni o con giornate variabili nelle settimane, nei mesi o nell’anno, il monte viene riproporzionato. Per i monti che producono frazioni, verifica la valorizzazione in giorni e ore nell’applicativo: questa guida non applica arrotondamenti non previsti dal testo.
Le ferie si fruiscono a giornata intera oppure, nella forma oraria prevista dal CCNL, per una durata pari alla metà dell’orario medio giornaliero determinato dall’articolazione settimanale. Non è una facoltà generale di usare qualsiasi frazione oraria.
CCNL art. 36, commi I–VI; art. 23, comma XIII, per il part-time.
02 · DALLA RICHIESTA ALL’ASSENZA
L’accordo prevede il riproporzionamento per il part-time ex verticale e misto. Comprovate esigenze personali possono motivare una richiesta di deroga alla distribuzione dei periodi, ferma la pianificazione completa entro gennaio.
Per le sole funzioni di staff centrali e territoriali, il CCNL prevede chiusure a Ferragosto e nel periodo natalizio mediante ferie contrattuali. Date e durata dipendono dagli accordi regionali e Corporate: non esiste un calendario unico ricavabile da queste due fonti. Verifica l’accordo dell’anno relativo alla tua struttura.
Accordo 28 marzo 2018, pagg. 1–3; CCNL art. 36, commi VII, IX e X. I rinvii ai commi contenuti nell’accordo del 2018 si riferiscono al CCNL allora vigente: qui sono richiamati i commi del testo 2024.
03 · FINE ANNO
La regola è fruirne nell’anno di maturazione. L’art. 36, comma XIV, ammette però questi riporti:
Se particolari esigenze di servizio hanno impedito la fruizione nell’anno, oppure in caso di impossibilità dovuta a malattia, infortunio o assenza obbligatoria.
Per motivate esigenze personali, se la fruizione differita viene concessa compatibilmente con le esigenze produttive.
Non sono scadenze alternative che il lavoratore può scegliere liberamente, né autorizzano ad assentarsi senza seguire la procedura. Se hai residui, presenta tempestivamente una proposta scritta di fruizione e conserva richieste, risposte e motivi degli eventuali dinieghi.
Il CCNL vieta la rinuncia alle ferie e non dispone la loro cancellazione automatica a fine anno. Per le ferie annuali tutelate dal diritto dell’Unione, la Corte di giustizia esclude la perdita automatica per il solo fatto di non averle richieste: contano la concreta possibilità di fruirne e l’informazione ricevuta dal datore. Non è però una garanzia di accumulo illimitato: un’astensione deliberata e consapevole, dopo essere stati messi in condizione di fruirne, può avere conseguenze sul diritto. Questa tutela non va estesa automaticamente ai diversi permessi contrattuali o alle quote aggiuntive.
Durante il rapporto non è ammesso sostituire ordinariamente le ferie con denaro. Alla cessazione, il CCNL riconosce il diritto alle ferie maturate in proporzione al servizio o alla relativa indennità sostitutiva; in caso di decesso l’indennità spetta agli aventi causa. La cessione solidale è una distinta possibilità disciplinata dal contratto.
CCNL art. 36, commi XI–XIV; quadro legale sul sito del Ministero del Lavoro; Corte di giustizia, C-684/16, punti 55–57. Il minimo legale è di quattro settimane; per la pianificazione in Poste si applicano le condizioni contrattuali qui illustrate.
04 · PERMESSI INDIVIDUALI RETRIBUITI
I PIR di cui all’art. 36, comma III, sono riconosciuti al personale già in servizio all’11 luglio 2003, oltre al relativo monte ferie.
Per gli assunti successivamente alla data indicata, questo specifico monte PIR non è previsto dalla clausola. Eventuali altri saldi o trattamenti aziendali vanno verificati in base alla loro fonte, senza attribuirli automaticamente all’art. 36, III. Il CCNL non stabilisce qui una monetizzazione ordinaria del residuo: prima della decadenza programma la fruizione e fai verificare eventuali impedimenti.
CCNL art. 36, comma III. Per la conversione di permessi a recupero, vedi art. 34, comma IV.
05 · EX FESTIVITÀ
L’art. 37, comma IX, riconosce quattro giornate annue di permesso retribuito in luogo delle festività civili e religiose soppresse. Non sono festività domenicali da smonetizzare, né giorni già compresi nelle ferie.
Si fruiscono nell’anno di riferimento, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive. Per rapporti iniziati o terminati in corso d’anno, part-time o situazioni con ridotta maturazione, occorre verificare la spettanza individuale: il comma IX non contiene da solo tutte le formule di riproporzionamento.
L’accordo del 28 marzo 2018 esclude l’imputazione ordinaria di questi permessi da parte dell’Azienda, facendo espressamente salva la clausola contrattuale sulle giornate non fruite. Non va quindi confusa la programmazione ordinaria con la regolarizzazione di fine anno.
Il CCNL stabilisce che l’Azienda imputi a questo titolo i primi giorni di ferie goduti dal lavoratore nello stesso anno. Esempio: se due giornate ex festività restano inutilizzate ma sono state godute giornate di ferie sufficienti, va verificata la riclassificazione di due giornate e il coerente ricalcolo dei saldi, anziché una loro semplice cancellazione.
Se non ci sono giornate di ferie godute sufficienti o il ricalcolo non compare, chiedi la verifica a gestione del personale e segreteria: le fonti qui esaminate non consentono di promettere né pagamento né riporto automatici per tale caso. L’eventuale residuo ferie conseguente segue la disciplina delle ferie, non quella dei PIR.
CCNL art. 37, comma IX; art. 36, comma VI; accordo 28 marzo 2018, pag. 2, ultimo capoverso.
06 · ISTRUZIONI AZIENDALI 2026
Quando ne ricorrono i presupposti, il CCNL riconosce per la festività coincidente con il riposo il trattamento aggiuntivo di 1/26 della retribuzione base mensile. La smonetizzazione lo sostituisce con permessi. Non si ricevono entrambi per la stessa festività.
Dal 2025 è prevista la conversione della prima festività utile dell’anno. Per il 2026 il comunicato dispone l’attribuzione automatica di una giornata + 2 ore bonus, senza domanda di opzione. È comunque necessario programmare la fruizione.
Per ogni ulteriore festività utile puoi scegliere una giornata + 1 ora bonus al posto del trattamento economico. Occorre presentare la domanda nei termini; non è un’automatica conversione di tutte le festività dell’anno.
Quando una festività nazionale coincide anche con il Santo Patrono, il CCNL e il comunicato prevedono, alle condizioni indicate, un’ulteriore ora bonus. Le giornate e le ore sono saldi distinti.
Occorre avere effettivo diritto al trattamento economico sostituito. Per il personale turnista la festività deve coincidere con il riposo settimanale; la sola coincidenza con una domenica normalmente lavorativa non è sufficiente.
La dichiarazione a verbale dell’art. 37 riconosce il trattamento e i relativi permessi anche ai part-time il cui contratto prevede prestazione ordinaria nel mese della coincidenza. Il tipo di rapporto e il turno individuale vanno quindi controllati prima di contare le giornate.
Dal 2026 il 4 ottobre, San Francesco d’Assisi, è festività nazionale. Nel 2026 cade di domenica e il comunicato la ricomprende tra quelle smonetizzabili: sarà obbligatoria o facoltativa a seconda delle altre festività nazionali e locali già utili per il singolo lavoratore. Non è necessariamente la prima per tutti.
CCNL art. 37, commi V–VIII e dichiarazione a verbale; comunicato al personale del 15 dicembre 2025, pagg. 1–2; legge 8 ottobre 2025, n. 151. Le scadenze del comunicato 2024 non sono applicate al 2026.
07 · SITUAZIONI DA CONOSCERE
Il CCNL prevede l’interruzione per un’infermità con ricovero ospedaliero o day hospital certificato, anche di un giorno, oppure per malattia prescritta di almeno sei giorni che pregiudichi il recupero psicofisico. Occorre darne tempestiva notizia all’Azienda. Senza espressa autorizzazione a prolungare, si rientra alla fine delle ferie già fissate o alla successiva conclusione della malattia. Art. 36, XV–XVI.
Per gli eventi cui si riferiscono i permessi dell’art. 34, commi VII–X, le ferie si sospendono a richiesta per i giorni di permesso spettanti. Riprendono poi per il restante periodo già autorizzato; i giorni non goduti vanno ripianificati, senza prolungamenti automatici. Art. 36, XVII.
Per imprevedibili esigenze organizzative, una variazione di ferie già autorizzate comunicata con meno di 60 giorni di preavviso dà diritto al rimborso delle spese documentate e non recuperabili per soggiorni fuori residenza e relativi viaggi. In caso di richiamo durante le ferie sono previsti l’indennità di trasferta per il viaggio, le spese di viaggio e le ulteriori spese inutilmente sostenute e non recuperabili, documentate; resta di norma la possibilità di completare il periodo. Art. 36, VIII e XVIII.
Il CCNL computa i congedi di maternità e paternità previsti nei commi richiamati dall’art. 43, V, anche ai fini di ferie, ex festività e PIR; il comma VIII riconosce l’utilità del congedo parentale per la loro maturazione. Non estendere automaticamente la stessa regola a ogni aspettativa o assenza non retribuita. Art. 43, V e VIII.
Per i permessi a recupero dell’art. 34, commi I–III, il lavoratore può chiedere la conversione in festività soppresse o PIR spettanti entro l’anno di relativa maturazione. Se non esercita la facoltà, le ore non recuperate possono essere compensate con il conto ore individuale, ove attivo. Non è un recupero automatico con ferie né rende i PIR disponibili a chi non ne ha diritto. Art. 34, IV.
Se un trasferimento impedisce di fruire del Santo Patrono, il CCNL riconosce un giorno di permesso retribuito entro l’anno; chi ne ha già fruito non ha diritto a un secondo Patrono dopo il trasferimento. Se il Patrono coincide con una festività nazionale, si applica la specifica opzione economica o di riposo dell’art. 37, I. Chi lavora nel normale riposo settimanale per almeno quattro ore ha diritto a un’intera giornata di riposo compensativo, oltre al compenso previsto: è un istituto diverso da ferie, ex festività e smonetizzazione. Art. 37, I e IV.
La cessione è volontaria, gratuita e tra dipendenti dello stesso datore di lavoro; l’identità del cedente non è mostrata al beneficiario. È destinata all’assistenza di figli o familiari entro il secondo grado con gravi condizioni di salute e necessità di cure costanti, oppure alle situazioni di criticità da calamità previste dal regolamento, con le relative condizioni ed esclusioni. Il beneficiario deve avere esaurito ferie, ex festività e PIR disponibili.
Art. 36, XIII; Allegato 2, paragrafi 1–7. Per domanda, documentazione e assegnazioni va consultato il regolamento completo.
PRIMA DELLA SCADENZA
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LE FONTI DI RIFERIMENTO
La guida distingue disposizioni contrattuali, accordo sulla procedura e istruzioni aziendali annuali. I rimandi agli articoli sono quelli del testo 2024. Contratto, accordo e comunicato sono citati per titolo e riferimenti, senza riprodurre o distribuire i documenti.
La guida non sostituisce la verifica del saldo e del caso individuale. Gli accordi annuali sulle chiusure collettive e le eventuali procedure specifiche della società o struttura vanno controllati separatamente. Per anni successivi al 2026 occorre aggiornare le istruzioni operative.